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Regolamento Biblioteca
 


Regolamento della
BIBLIOTECA COMUNALE di STURNO reddatto a cura del Centro-Rete del sistema bibliotecario provinciale di Avellino in conformità degli indirizzi programmatici emanati dalla regione Campania con legge 03.01.1983 N.4.
(Approvato dal Consiglio Comunale in data 18.08.1999 con Delibera n.39)

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ART. 1 – A norma dell’art. 5 della L.R. n. 4 del 3.1.1983 si istituisce la Biblioteca Comunale di STURNO.

ART. 2 – La biblioteca citata, a norma dell’art. 6 della predetta legge, viene inserita nel Sistema Bibliotecario Provinciale di Avellino e funzionerà secondo quanto prescritto dal presente regolamento che si approva, contestualmente alla relativa deliberazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 4 del 03.01.1983;

ART. 3 – Il Comune di STURNO, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. n. 4 del 03.01.1983, provvede a dotare la citata biblioteca di una idonea sede, di attrezzature e di un patrimonio librario sufficiente, nonché del necessario personale;

ART. 4 – La biblioteca, compatibilmente con le esigenze e le disponibilità del personale addetto, opererà tutti i giorni feriali, per sei ore giornaliere, come da orario stabilito in Consiglio;

ART. 5 – La biblioteca ha lo scopo di fornire, a tutti i membri della comunità, strumenti idonei per l’acquisizione e l’approfondimento della cultura, per l’informazione ed il buon impiego del tempo libero e quanto altro possa occorrere per la libera circolazione delle idee;

ART. 6 – La biblioteca comunale è pubblica e deve essere aperta indistintamente a tutti i cittadini di ogni razza, religione e confessione politica e di conseguenza deve formare le raccolte librarie tenendo presente i campi della conoscenza e gli interessi dei cittadini;

ART. 7 – La biblioteca comunale, regolarmente istituita dal Comune di STURNO viene inserita nel Sistema Bibliotecario di Avellino con sede presso il complesso culturale provinciale di Corso Europa, 71; il quale curerà il coordinamento ed il funzionamento della stessa, predisporrà piani annuali di intervento a favore di detto servizio bibliotecario, che trasmetterà al Comune di STURNO per i successivi adempimenti di competenza;

ART. 8 – Il Comune di STURNO al fine di promuovere l’attività del servizio socio-culturale in narrativa, avanzerà annualmente alla Regione Campania, Assessorato alla P.I., ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4 del 03.01.1983, richiesta di contributo, per il funzionamento della biblioteca comunale, giacchè in sintonia con la legge citata, la Regione subordina l’erogazione di contributi all’adesione dell’Ente Locale ad un sistema Bibliotecario;

ART. 9 – Il Centro Rete del Sistema Bibliotecario Provinciale provvederà, oltre al coordinamento didattico e tecnico della biblioteca comunale, in essa inserita, a programmare, ai sensi dell’art. 4 della citata L.R., le attività culturali per le quali la Regione Campania può concedere contributi finanziari, trasferendo tali programmi al Comune di STURNO, perché vengano sottoposti all’attenzione degli organi della Biblioteca; perché provvederà ai successivi adempimenti in ordine ai programmi stessi.

ART.10 – I contributi regionali, sia in ordine ai programmi che al servizio bibliografico, previsti dalla L.R. n.4/83, affluiranno al Comune di STURNO e verranno amministrati dallo stesso sulla base delle indicazioni del Consiglio di gestione;

ART.11 – L’amministrazione provinciale di Avellino, nel quadro degli interventi territoriali tesi a favorire un maggiore sviluppo del Centro Bibliografico Provinciale, interverrà con propri mezzi anche a favore della Biblioteca di questo Comune, regolarmente inserita nel Centro-Rete Provinciale di Avellino con delibera n……del………….in ordine all’aggiornamento e potenziamento librario della stessa sulla base delle indicazioni bibliografiche a livello interdisciplinare, che il Centro Sistema Provinciale annualmente disporrà di concerto con gli indirizzi approvati dal Consiglio di gestione;

ART.12 – La Biblioteca è amministrata dal Comune il quale adempie alla soddisfazione delle esigenze dei servizi bibliografici sulla base delle richieste e proposte avanzate dal Centro Sistema Provinciale, dal Bibliotecario, dal Consiglio di gestione e dal Servizio tecnico;

ART.13 – sono organi della Biblioteca:
il Consiglio di Gestione
Il Servizio Tecnico
1) Il Consiglio di gestione è costituito da:
Sindaco o suo delegato che assume l’incarico di Presidente del Consiglio stesso;
Due consiglieri comunali, di cui uno della minoranza;
Responsabile della Biblioteca;
Direttore o suo delegato del centro-sistema provinciale;
Tre cittadini nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno espressione della minoranza, sulla base di riconosciute sensibilità socio-culturali;
Dirigente scolastico locale ( in attesa della riforma è nominato il dirigente con maggiore anzianità di servizio);
3) Il servizio tecnico è curato direttamente da Sindaco o suo delegato, dal Direttore del Centro-Rete sistema bibliotecario Provinciale di Avellino, dal responsabile della biblioteca comunale e da uno dei tre nominati dal Consiglio Comunale;

ART.14 – Il Consiglio di Gestione
Stabilisce l’orario dell’apertura al pubblico della biblioteca;
organizza ogni tipo di manifestazione culturale, mostre dibattiti, conferenze, concerti ecc. e prende ogni iniziativa che risulti utile per mantenere viva la funzione della biblioteca, quale centro di promozione culturale della Comunità locale;
Il Servizio tecnico provvede a che il bibliotecario assolva ai seguenti compiti:
catalogazione e inventariazione dei testi, tenuta in perfetto ordine dei registri ed inventari, servizio di prestito librario; inoltre provveda annualmente alla revisione ed al controllo di tutto il materiale bibliografico e relazioni annualmente, sia in ordine al servizio che agli adempimenti citati.

ART:15 – Il servizio tecnico, anche col conforto del responsabile della biblioteca, provvede all’aggiornamento e potenziamento librario, tenendo presente le richieste dei lettori locali e lo sviluppo armonico, cronologico ed interdisciplinare del patrimonio librario esistente nella biblioteca, predispone le richieste di contributi finanziari da avanzare alla Regione Campania, relaziona annualmente al Comune di STURNO circa l’andamento del servizio svolto;

ART.16 – Gli adempimenti di competenza del servizio tecnico vengono trasmessi al Comune di STURNO per la necessaria approvazione degli stessi;

ART.17 – La biblioteca comunale deve possedere i seguenti registri e cataloghi:
registro cronologico di entrata che stabilisce il patrimonio librario della biblioteca e deve essere conforme al modello predisposto dallo Stato (Min. Beni Culturali);
registro topografico;
Catalogo per autori e per soggetto;
Registro delle letture in sede;
Registro del prestito a domicilio;
Registro delle richieste in sede;

ART.18 – Ogni libro, opuscolo o annata di periodico che entra nella biblioteca comunale, per acquisto o per dono, deve portare impresso il timbro ad inchiostro recante la denominazione della biblioteca e deve essere iscritto nel registro cronologico di entrata con un numero progressivo che viene riportato sulla prima pagina dell’opera;

ART.19 – Dopo la registrazione di cui all’articolo precedente, il libro, opuscolo o annata di periodico, deve ricevere la sua collocazione, nello scaffale, segnando gli elementi di tale collocazione, oltre che nell’inventario topografico anche sul dorso e all’interno del volume;

ART.20 – Tutti i libri, opuscoli e periodici posseduti dalla biblioteca, devono risultare nel catalogo alfabetico per autore ed in quello per soggetto a schede;

ART.21 – I lettori devono tenere il libro con cura senza segnarlo ne annotarlo; in biblioteca devono tenere un comportamento dignitoso e nella sala di lettura devono osservare il più assoluto silenzio. Chi trasgredisce a tali disposizioni sottrae o danneggia il materiale della biblioteca, viene escluso dalla stessa con decisione del Consiglio di Gestione e, inoltre, dovrà risarcire l’eventuale danno;

ART.22 – Il servizio bibliografico è gratuito. I libri dati in lettura ed il nome del lettore devono risultare da apposito registro;

ART.23 – Il bibliotecario terrà uno schedario delle persone che frequentano la biblioteca, prenderà nota dell’indirizzo e della professione di ciascuno sulla tessera di iscrizione alla biblioteca stessa;

ART.24 – Il prestito a domicilio deve essere fatto a persone note nel Comune e nelle zone vicine, deve essere annotato nel registro sul quale il lettore dovrà apporre la propria firma. Ad ogni persona non può essere prestata più di un’opera per volta, né può essere concessa un’altra opera se prima non è stata restituita quella precedente, la durata del prestito è di giorni 15; ma il lettore può prorogarlo fino al massimo di gg.30;

ART.25 – In caso di smarrimento librario dopo i reiterati inviti del bibliotecario, il lettore viene escluso dalla biblioteca e dovrà acquistare un esemplare identico a quello non restituito o , in caso di pubblicazione non reperibile, acquisterà un testo di pari valore su suggerimento del bibliotecario;

ART.26 – Per ogni difficoltà in ordine al servizio il bibliotecario farà capo al servizio tecnico della biblioteca che provvederà in merito;

ART.27 – Il Consiglio di gestione ed il servizio tecnico durano in carica per la durata del Consiglio Comunale che li ha espressi.

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per ulteriori informazioni, scrivete al nostro indirizzo di posta elettronica
o rivolgetevi direttamente al responsabile del servizio, sig.ra Gina Ceriell


per ulteriori informazioni, scrivete al nostro indirizzo di posta elettronica
o rivolgetevi direttamente al responsabile del servizio, sig.ra Gina Ceriello

 
 
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